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La mission è dare informazione a 360° sulla Formazione Professionale in Italia. I Centri sono inseriti sull'enciclopedia "on line" dei comuni realizzata in collaborazione con le Amministrazioni e aggiornata in tempo reale.
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Assessorato sanità, salute e politiche sociali - Regione Autonoma Valle d'Aosta

A partire dall’obiettivo n. 24 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006-2008, la Direzione politiche sociali, in stretta collaborazione con l’Agenzia regionale del lavoro, ha avviato un’azione volta a definire il repertorio delle qualifiche professionali delle figure sociali e dei relativi standard formativi minimi di competenza dell’amministrazione regionale.

Sono così state regolamentate le professioni del mediatore interculturale, della tata familiare e dell’assistente personale, descrivendone il profilo professionale e il percorso formativo. Per quel che riguarda il mediatore interculturale e la tata familiare sono stati previsti anche degli appositi elenchi regionali a cui possono iscriversi le persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Un discorso a parte merita l’OSS – operatore socio sanitario – regolamentato a livello nazionale dall’accordo stato-regioni siglato nell’anno 2001 e il cui standard formativo è stato approvato dalla Regione Valle d’Aosta con DGR n. 5107 del 30 dicembre 2003 .


MEDIATORE INTERCULTURALE
Il mediatore interculturale è un operatore sociale, di preferenza immigrato, facilitatore della comunicazione e dei rapporti tra cittadini immigrati, servizi e istituzioni, con competenze socio-educative, una buona conoscenza della lingua e della cultura italiana e della lingua e della cultura dei soggetti cui il servizio è rivolto. L’amministrazione regionale, con DGR n. 2531 del 1° settembre 2006 ha individuato le seguenti competenze professionali del mediatore interculturale:

gestire l’attività professionale di mediazione interculturale;
identificare i bisogni specifici e definire le caratteristiche dell’intervento di mediazione interculturale;
gestire le relazioni con i beneficiari ed i contesti;
svolgere le attività di mediazione interculturale;
programmare il servizio di mediazione interculturale, valutarne e migliorarne la qualità.

Il corso di formazione per mediatori interculturali è di 500 ore, di cui 200 di tirocinio e 300 di teoria. Al termine del percorso formativo è previsto un esame per l’ottenimento della qualifica professionale.

Al momento non sono previsti corsi per mediatore interculturale, ma è possibile accedere al percorso per la certificazione delle competenze, con riferimento alla DGR n. 1313 del 9 maggio 2008.


TATA FAMILIARE
La tata familiare è un operatore che accoglie uno o più bambini (massimo 4) in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, presso il domicilio (proprio o della famiglia) o in un luogo terzo appositamente attrezzato, favorendone - in accordo con la famiglia - la crescita, la socializzazione, l'autonomia e lo sviluppo nel rispetto dei tempi individuali. La tata familiare crea opportunità di sviluppo e socializzazione adeguate all'età e al livello psico-fisico del bambino, in collaborazione con i servizi socio-educativi di riferimento. La tata familiare garantisce inoltre l'adeguatezza degli ambienti alle esigenze dei bambini in termini di allestimento, igiene e sicurezza.

L’amministrazione regionale, con DGR n. 3086 del 7 novembre 2007 ha individuato le seguenti competenze professionali della tata familiare:

Gestire l’attività professionale di tata familiare;
identificare i bisogni e definire le caratteristiche dell’intervento assistenziale ed educativo;
gestire le relazioni con il beneficiario ed il contesto;
svolgere attività di accudimento del bambino;
realizzare attività a valenza educativa;
mantenere le condizioni di igiene e sicurezza degli spazi utilizzati;
programmare, valutare e migliorare la qualità del servizio di tata familiare.
Il corso di formazione per tate familiari è di 500 ore, di cui 200 di tirocinio e 300 di teoria. Al termine del percorso formativo è previsto un esame per l’ottenimento della qualifica professionale. Al momento non sono previsti corsi per tata familiare.


ASSISTENTE PERSONALE
L'assistente personale è un operatore che si prende cura della persona non autosufficiente, sia essa anziana, disabile o portatrice di patologie invalidanti, anche a sostegno dei familiari, contribuendo a sostenere e promuoverne l'autonomia e il benessere psico-fisico in funzione dei bisogni della persona e del suo contesto di riferimento. L'assistente personale può anche agire in collegamento con i servizi socio-sanitari coinvolti, garantendo una continuità di presenza nella casa della persona e svolgendo attività di assistenza diretta, in particolare nella routine quotidiana (p.e. alzarsi, lavarsi, vestirsi, preparare ed assumere pasti, uscire, …) ed occupandosi della pulizia della casa. L'assistente personale, che interviene a favore della persona adulta disabile, fisica e/o sensoriale, può prestare la sua opera non solo a domicilio, ma anche presso la sede di lavoro del disabile e durante il tempo libero, agendo in base alle indicazioni del beneficiario (suo diretto datore di lavoro), al fine di raggiungere la sua completa autonomia, compensando le difficoltà che incontra, permettendogli di realizzare delle attività, di integrarsi e di partecipare alla vita sociale. L’amministrazione regionale, con DGR n. 142 del 25 gennaio 2008 ha individuato le seguenti competenze professionali dell’assistente personale:

Gestire l’attività professionale di assistente personale;
identificare i bisogni alla base dell'intervento di assistenza personale;
gestire le relazioni con le persone beneficiarie dell’intervento di assistenza e con il loro ambiente circostante;
svolgere attività di accudimento e di aiuto per l’inserimento nella vita sociale di persone con diversi livelli di autonomia;
mantenere le condizioni di igiene e sicurezza degli spazi utilizzati;
organizzare il servizio, verificarne e migliorarne la qualità.

Il corso di formazione per assistenti personali è di 120 ore, di cui 40 di tirocinio e 80 di teoria. Sono escluse dal dover frequentare il tirocinio le persone che hanno in corso un contratto di lavoro di assistenza personale.

Al termine del percorso è previsto un attestato di frequenza. In esito all’esame finale verrà rilasciata la certificazione delle competenze professionali acquisite. È previsto l’avvio di un corso sperimentale di formazione apartire dall’autunno 2009.


OSS - Operatore Socio-Sanitario
L’operatore socio sanitario é un operatore che lavora in situazioni caratterizzate da limitazione o da mancanza dell’autonomia psico-fisica dell’assistito ed è indirizzata a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia della persona.

Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte sia alla persona che al suo ambiente di vita e di cura e, nello specifico, riguardano:

l’assistenza diretta e l’aiuto domestico alberghiero;
l’intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
il supporto gestionale, organizzativo e formativo.
Destinatari degli interventi dell’operatore socio-sanitario possono essere: anziani, minori, persone con handicap fisico e psichico, in stato di disagio sociale o di emarginazione, persone con problemi di salute in fase acuta, cronica e terminale.

L'operatore socio-sanitario lavora sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente.

L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

La figura dell’operatore socio-sanitario è regolamentato a livello nazionale dall’accordo Stato-Regioni siglato nell’anno 2001. L’amministrazione regionale, con DGR n. 5107 del 30 dicembre 2003 ha approvato lo standard formativo dell'operatore socio-sanitario e il relativo percorso formativo.
Il corso, della durata di 1000 ore (550 di teoria e 450 di tirocinio) prevede, previo superamento dell'esame finale, il rilascio della qualifica di operatore socio-sanitario. Attualmente l’ENAIP Valle d’Aosta sta realizzando un corso che si concluderà entro il mese di marzo 2010. L’Amministrazione regionale inoltre intende avviare un ulteriore corso entro la fine del 2010. Le competenze professionali dell’operatore socio-sanitario sono:

Gestire la professione di operatore socio-sanitario;
riconoscere i bisogni e contribuire alla definizione delle caratteristiche dell’intervento socio-sanitario
gestire le relazioni con i beneficiari e il contesto;
svolgere attività di assistenza diretta ed interventi igienico-sanitari;
mantenere le condizioni di igiene e sicurezza nei contesti di lavoro;
programmare, valutare e migliorare la qualità del servizio.

I PRINCIPALI ARTICOLI DI LEGGE

Con la legge delega n. 53/03, l'obbligo scolastico e l'obbligo formativo sono stati ampliati e ridefiniti nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, ovvero sino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18º anno di età.
L'Unione europea considera una priorità per il suo sviluppo il miglioramento qualitativo e il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione professionale degli Stati membri. Questa priorità è stata ribadita anche dal Comunicato di Maastricht del 14 dicembre 2004, che ha indicato la necessità di una maggiore cooperazione europea in materia di Vocational Education and Training (VET), individuando anche gli impegni che gli Stati membri devono assumere e le azioni da compiere.
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, pubblicato sulla G.U. del 5 maggio u.s. ha recepito queste indicazioni nell' attuazione della legge n.53/03. Esso contiene le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nel secondo ciclo.
Per effetto del decreto legislativo n. 76/05, l'attuale sistema di istruzione è riorganizzato, dall'anno scolastico 2005/2006, nel sistema educativo di istruzione e formazione, che comprende le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative.Con l'emanazione del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 sul secondo ciclo, pubblicato sulla G.U. del 4 novembre 2005, Supplemento ordinario n. 175/L, nel capo terzo sono definiti i livelli essenziali di prestazione che le Regioni devono assicurare nell'esercizio della loro competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio.
Fino alla completa attuazione del citato decreto legislativo n. 226/2005, il diritto dovere nel sistema di istruzione e formazione professionale si realizza nei percorsi sperimentali previsti dall'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.Il diritto alla formazione professionale dei cittadini disabili è pienamente riconosciuto dalla Costituzione Italiana all'art. 38: " gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale…".
Affinché i principi costituzionali trovino riscontro nella legislazione successiva bisognerà attendere 25 anni. Fino agli inizi degli anni settanta , infatti, le disposizioni in materia non prevedevano interventi a favore dei portatori di handicap. Nel 1971 con la Legge n. 118 vengono per la prima volta previste specifiche norme al riguardo. L'articolo 23 della suddetta legge stabilisce infatti che i mutilati e gli invalidi civili, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, siano ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale.

APPROFONDIMENTO

Con la L.845/78 , legge quadro in materia di formazione professionale, si introduce una normativa organica in materia, comprendente disposizioni relative ai disabili.
Le competenze legislative e amministrative in merito vengono definitivamente assegnate alle regioni precisando che spetta loro:
- La promozione di interventi idonei di assistenza psico-pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali al fine di assicurare loro il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale (art.3,comma 1, lett. a).
- La qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale (art. 4, comma 1, lett. d).
- Le iniziative formative dirette alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia (art. 8, comma 1, lett. g).

La Legge quadro n. 104/92, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, interviene nel settore della formazione professionale dei disabili recuperando e integrando le norme della L. 845/78.
La legge quadro sull'handicap identifica il processo formativo come strumento preliminare da perfezionare e promuovere allo scopo di assicurare adeguate opportunità occupazionali anche in conformità con i cambiamenti strutturali del sistema economico. L'art. 17 della suddetta legge prevede l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati, garantendo attività specifiche per quegli allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari per l'acquisizione di una qualifica. Si precisa che a tal fine le regioni forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
Il riordino generale della formazione professionale è definito, nei principi e criteri guida, dalla L. n. 196/97 (art. 17), norme in materia di promozione dell'occupazione,come prima fase di un più ampio processo di riforma della disciplina in materia. Alla formazione professionale è affidato il compito di integrare la preparazione di base e l'inserimento lavorativo per un'elevazione qualitativa e competitiva delle professionalità sul mercato del lavoro.

La legge 196 del 1997 (Pacchetto Treu), volta a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ha mirato a rilanciare istituti già sperimentati come l'apprendistato, il contratto di formazione lavoro, gli stages, attraverso un potenziamento dei contenuti formativi, la valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro per favorire la conoscenza del mondo del lavoro e facilitare le scelte professionali dei giovani.

In ultimo si segnala il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per la parte che attribuisce competenze alle province in virtù del "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" in particolare dal Capo IV - art. 140 e seguenti.

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Institut Agricole Regional - Aosta - Aoste - Val d'Aosta - Vallèe d'Aoste (AO)
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