La mission è dare informazione a 360° sulla Formazione Professionale in Italia. I Centri sono inseriti sull'enciclopedia "on line" dei comuni realizzata in collaborazione con le Amministrazioni e aggiornata in tempo reale.

I PRINCIPALI ARTICOLI DI LEGGE

Con la legge delega n. 53/03, l'obbligo scolastico e l'obbligo formativo sono stati ampliati e ridefiniti nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, ovvero sino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18º anno di età.
L'Unione europea considera una priorità per il suo sviluppo il miglioramento qualitativo e il rafforzamento dei sistemi di istruzione e formazione professionale degli Stati membri. Questa priorità è stata ribadita anche dal Comunicato di Maastricht del 14 dicembre 2004, che ha indicato la necessità di una maggiore cooperazione europea in materia di Vocational Education and Training (VET), individuando anche gli impegni che gli Stati membri devono assumere e le azioni da compiere.
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, pubblicato sulla G.U. del 5 maggio u.s. ha recepito queste indicazioni nell' attuazione della legge n.53/03. Esso contiene le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nel secondo ciclo.
Per effetto del decreto legislativo n. 76/05, l'attuale sistema di istruzione è riorganizzato, dall'anno scolastico 2005/2006, nel sistema educativo di istruzione e formazione, che comprende le istituzioni scolastiche e le istituzioni formative.Con l'emanazione del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 sul secondo ciclo, pubblicato sulla G.U. del 4 novembre 2005, Supplemento ordinario n. 175/L, nel capo terzo sono definiti i livelli essenziali di prestazione che le Regioni devono assicurare nell'esercizio della loro competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio.
Fino alla completa attuazione del citato decreto legislativo n. 226/2005, il diritto dovere nel sistema di istruzione e formazione professionale si realizza nei percorsi sperimentali previsti dall'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.Il diritto alla formazione professionale dei cittadini disabili è pienamente riconosciuto dalla Costituzione Italiana all'art. 38: " gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale…".
Affinché i principi costituzionali trovino riscontro nella legislazione successiva bisognerà attendere 25 anni. Fino agli inizi degli anni settanta , infatti, le disposizioni in materia non prevedevano interventi a favore dei portatori di handicap. Nel 1971 con la Legge n. 118 vengono per la prima volta previste specifiche norme al riguardo. L'articolo 23 della suddetta legge stabilisce infatti che i mutilati e gli invalidi civili, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, siano ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale.

APPROFONDIMENTO

Con la L.845/78 , legge quadro in materia di formazione professionale, si introduce una normativa organica in materia, comprendente disposizioni relative ai disabili.
Le competenze legislative e amministrative in merito vengono definitivamente assegnate alle regioni precisando che spetta loro:
- La promozione di interventi idonei di assistenza psico-pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali al fine di assicurare loro il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale (art.3,comma 1, lett. a).
- La qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale (art. 4, comma 1, lett. d).
- Le iniziative formative dirette alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia (art. 8, comma 1, lett. g).

La Legge quadro n. 104/92, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, interviene nel settore della formazione professionale dei disabili recuperando e integrando le norme della L. 845/78.
La legge quadro sull'handicap identifica il processo formativo come strumento preliminare da perfezionare e promuovere allo scopo di assicurare adeguate opportunità occupazionali anche in conformità con i cambiamenti strutturali del sistema economico. L'art. 17 della suddetta legge prevede l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati, garantendo attività specifiche per quegli allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari per l'acquisizione di una qualifica. Si precisa che a tal fine le regioni forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
Il riordino generale della formazione professionale è definito, nei principi e criteri guida, dalla L. n. 196/97 (art. 17), norme in materia di promozione dell'occupazione,come prima fase di un più ampio processo di riforma della disciplina in materia. Alla formazione professionale è affidato il compito di integrare la preparazione di base e l'inserimento lavorativo per un'elevazione qualitativa e competitiva delle professionalità sul mercato del lavoro.

La legge 196 del 1997 (Pacchetto Treu), volta a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ha mirato a rilanciare istituti già sperimentati come l'apprendistato, il contratto di formazione lavoro, gli stages, attraverso un potenziamento dei contenuti formativi, la valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro per favorire la conoscenza del mondo del lavoro e facilitare le scelte professionali dei giovani.

In ultimo si segnala il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per la parte che attribuisce competenze alle province in virtù del "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" in particolare dal Capo IV - art. 140 e seguenti.

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LOMBARDIA ECCELLENTE

Con la Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 art. 28 bis, Regione Lombardia ha promosso “Lombardia Eccellente”, programma per valorizzare e sostenere l’eccellenza in ambito educativo e formativo.

Il programma prevede lo sviluppo di attività innovative per la valorizzazione del capitale umano nelle sue diverse espressioni e potenzialità. Tali attività possono essere conseguite anche in raccordo con le realtà produttive, le autonomie funzionali e le parti sociali. Le attività, oggetto di progetti di eccellenza, sono realizzate da soggetti senza scopo di lucro, individuati sulla base di criteri indicati dalla legge e iscritti in apposito albo regionale.

Percorsi di Alta Formazione: Istituti Tecnici Superiori

Gli ITS formano Tecnici Superiori, queste nuove figure professionali sono in possesso di conoscenze, abilità e competenze, indispensabili per operare in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e rispondono alla domanda di specifiche figure professionali proveniente dal mondo produttivo. Grazie all’offerta ITS i giovani lombardi possono accedere a una specializzazione tecnica di alto livello, progettata e realizzata in collaborazione con imprese, università, sistema scolastico e formativo.
Il diploma di Tecnico Superiore che si ottiene ha valore sull’intero territorio nazionale. I percorsi ITS sono organizzati da Fondazioni composte da Istituzioni scolastiche e formative, Università, aziende e Enti locali.

Corsi e Durata
Il percorso che si articola in semestri ha una durata, di norma, biennale con un numero di ore formative complessive di 1800/2000, che possono arrivare a sei semestri n casi particolari (conseguimento certificazioni, convenzioni con le Università). È previsto lo svolgimento obbligatorio di uno stage per almeno il 30% della durata del monte ore complessivo.

I formatori
Molti docenti provengono dal mondo del lavoro e hanno un’esperienza importante nel settore industriale di riferimento per il percorso ITS scelto.

Chi può iscriversi
Per accedere devi possedere il diploma di istruzione secondaria superiore e avere una buona conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.

Certificazione
Alla fine del percorso, il titolo rilasciato è il diploma di tecnico superiore (V livello EQF per i percorsi di quattro semestri). I crediti acquisiti nei percorsi ITS sono riconosciuti per l’accesso alle Professioni di Agrotecnico, Geometra, Perito agrario e Perito industriale e per il conseguimento della laurea di 1° livello.


Contratto da apprendista per laurearsi

Accesso più veloce al mondo del lavoro per i giovani laureati, promozione del valore educativo e formativo del lavoro, favorendo il conseguimento di titoli di studio e attestazioni spendibili per la ricerca di uno sbocco occupazionale e riconosciuti dai sistemi universitari. Sono le premesse che fanno da sfondo all'accordo per la promozione e diffusione del contratto di apprendistato per l'Alta Formazione.

Ecco una sintesi dei contenuti dell'intesa.

APPRENDISTATO - L'accordo prevede l'avvio di un programma sperimentale che, nel triennio 2011-2013, consentirà agli studenti di conseguire il titolo di laurea o di laurea magistrale nell'ambito di un contratto di apprendistato. L'iniziativa ha l'obiettivo di incrementare il numero di giovani assunti con contratto di apprendistato (ex art. 5, D.Lgs.167/2011), in considerazione delle caratteristiche di maggior stabilità che esso assicura rispetto ad altre forme contrattuali "deboli" (collaborazioni e contratti a tempo determinato, ecc), qualificare la collaborazione fra università e sistema delle imprese attraverso l'adeguamento dell'offerta formativa rispetto alle competenze richieste dal mercato del lavoro, sostenere le imprese nei programmi di innovazione con capitale umano qualificato, facilitare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro con i servizi di placement di ateneo.

A CHI SI RIVOLGE - Gli studenti iscritti alle università aderenti all'accordo potranno conseguire il titolo di laurea o di laurea magistrale in apprendistato, purché: di età compresa fra i 18 e i 29 anni; siano iscritti al secondo o al terzo anno di un percorso di laurea e in possesso di un numero di CFU (Crediti formativi universitari) compreso tra un valore minimo e massimo previsto nelle Linee Guida definite d'intesa tra Regione Lombardia e Università ed approvate con successivo atto regionale; siano iscritti al secondo anno di un percorso di laurea magistrale e in possesso di un numero di CFU compreso tra un valore minimo e massimo previsto nelle medesime Linee Guida. Gli studenti saranno assunti con contratto di apprendistato.

DURATA DEL CONTRATTO - La durata prevista per il contratto di apprendistato in Alta Formazione non potrà essere, di norma, superiore a 36 mesi per il conseguimento del titolo di Laurea e a 24 mesi per il conseguimento del titolo di Laurea magistrale. Il contratto di apprendistato termina in ogni caso a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario o/e a conclusione del percorso formativo.

LA FORMAZIONE - La formazione dell'apprendista è legata al titolo di studio da conseguire attraverso il percorso di apprendistato. Il percorso formativo viene stabilito dal piano formativo individuale e contiene: formazione aziendale, formazione curriculare (docenze frontali, momenti in fad - formazione a distanza, project work) e studio individuale, competenze che l'apprendista deve acquisire attraverso il percorso, indicazione del tutor formativo e del tutor aziendale, che devono possedere le adeguate competenze ed esperienze professionali per poter essere protagonisti della progettazione del piano formativo e affiancare nel modo corretto l'apprendista nel suo percorso formativo in azienda.

CHI FA CHE COSA - Regione Lombardia finanzia servizi di progettazione formativa/didattica, formazione specialistica aggiuntiva rispetto a quella curriculare, per rispondere a esigenze specifiche dell'impresa presso cui è assunto l'apprendista, tutoraggio formativo e aziendale individualizzato, finalizzato al monitoraggio dell'andamento delle attività di apprendimento e al raccordo tra competenze acquisite in ambito universitario e attività di formazione on the job.
Le Università garantiscono azioni di informazione, promozione e orientamento al contratto di apprendistato in Alta Formazione presso studenti e imprese, progettano percorsi formativi e di tutoraggio rispondenti alle esigenze delle imprese, riconoscono in termini di crediti formativi universitari il valore formativo del lavoro, valuteranno e attesteranno i crediti formativi universitari e le competenze acquisiti in ambito lavorativo, anche nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso o non consegua il titolo finale. Italia Lavoro S.p.A. fornirà supporto tecnico a Regione Lombardia e alle Università aderenti nella realizzazione del programma sperimentale previsto dall'accordo. In particolare, nell'ambito del progetto FIXO Scuola & Università, interverrà a sostegno economico dei servizi di placement degli Atenei.

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE LUIGI EINAUDI - CREMONA (CR)
ISTITUTO MATILDE DI CANOSSA - COMO
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