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La
mission è dare informazione
a 360° sulla Formazione Professionale
in Italia. I Centri sono inseriti
sull'enciclopedia "on line"
dei comuni realizzata in collaborazione
con le Amministrazioni e aggiornata
in tempo reale. |
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I
PRINCIPALI ARTICOLI DI LEGGE
Con
la legge delega n. 53/03, l'obbligo scolastico
e l'obbligo formativo sono stati ampliati e ridefiniti
nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
per almeno 12 anni, ovvero sino al conseguimento
di una qualifica professionale entro il 18º
anno di età.
L'Unione europea considera una priorità
per il suo sviluppo il miglioramento qualitativo
e il rafforzamento dei sistemi di istruzione e
formazione professionale degli Stati membri. Questa
priorità è stata ribadita anche
dal Comunicato di Maastricht del 14 dicembre 2004,
che ha indicato la necessità di una maggiore
cooperazione europea in materia di Vocational
Education and Training (VET), individuando anche
gli impegni che gli Stati membri devono assumere
e le azioni da compiere.
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, pubblicato
sulla G.U. del 5 maggio u.s. ha recepito queste
indicazioni nell' attuazione della legge n.53/03.
Esso contiene le norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione nel secondo ciclo.
Per effetto del decreto legislativo n. 76/05,
l'attuale sistema di istruzione è riorganizzato,
dall'anno scolastico 2005/2006, nel sistema educativo
di istruzione e formazione, che comprende le istituzioni
scolastiche e le istituzioni formative.Con l'emanazione
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
sul secondo ciclo, pubblicato sulla G.U. del 4
novembre 2005, Supplemento ordinario n. 175/L,
nel capo terzo sono definiti i livelli essenziali
di prestazione che le Regioni devono assicurare
nell'esercizio della loro competenza legislativa
esclusiva in materia di istruzione e formazione
professionale e nell'organizzazione del relativo
servizio.
Fino alla completa attuazione del citato decreto
legislativo n. 226/2005, il diritto dovere nel
sistema di istruzione e formazione professionale
si realizza nei percorsi sperimentali previsti
dall'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata
19 giugno 2003.Il diritto alla formazione professionale
dei cittadini disabili è pienamente riconosciuto
dalla Costituzione Italiana all'art. 38: "
gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale
".
Affinché i principi costituzionali trovino
riscontro nella legislazione successiva bisognerà
attendere 25 anni. Fino agli inizi degli anni
settanta , infatti, le disposizioni in materia
non prevedevano interventi a favore dei portatori
di handicap. Nel 1971 con la Legge n. 118 vengono
per la prima volta previste specifiche norme al
riguardo. L'articolo 23 della suddetta legge stabilisce
infatti che i mutilati e gli invalidi civili,
dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, siano
ammessi a fruire delle provvidenze intese all'orientamento,
all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione
professionale a cura del Ministero del lavoro
e della Previdenza sociale.
APPROFONDIMENTO
Con
la L.845/78 , legge quadro in materia di formazione
professionale, si introduce una normativa organica
in materia, comprendente disposizioni relative
ai disabili.
Le competenze legislative e amministrative in
merito vengono definitivamente assegnate alle
regioni precisando che spetta loro:
- La promozione di interventi idonei di assistenza
psico-pedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti
degli allievi affetti da disturbi del comportamento
o da menomazioni fisiche o sensoriali al fine
di assicurare loro il completo inserimento nell'attività
formativa e favorirne l'integrazione sociale
(art.3,comma 1, lett. a).
- La qualificazione professionale degli invalidi
e dei disabili, nonché gli interventi
necessari ad assicurare loro il diritto alla
formazione professionale (art. 4, comma 1, lett.
d).
- Le iniziative formative dirette alla rieducazione
professionale di lavoratori divenuti invalidi
a causa di infortuni o malattia (art. 8, comma
1, lett. g).
La
Legge quadro n. 104/92, per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate,
interviene nel settore della formazione professionale
dei disabili recuperando e integrando le norme
della L. 845/78.
La legge quadro sull'handicap identifica il
processo formativo come strumento preliminare
da perfezionare e promuovere allo scopo di assicurare
adeguate opportunità occupazionali anche
in conformità con i cambiamenti strutturali
del sistema economico. L'art. 17 della suddetta
legge prevede l'inserimento della persona handicappata
negli ordinari corsi di formazione professionale
dei centri pubblici e privati, garantendo attività
specifiche per quegli allievi disabili che non
siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento
ordinari per l'acquisizione di una qualifica.
Si precisa che a tal fine le regioni forniscono
ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
Il riordino generale della formazione professionale
è definito, nei principi e criteri guida,
dalla L. n. 196/97 (art. 17), norme in materia
di promozione dell'occupazione,come prima fase
di un più ampio processo di riforma della
disciplina in materia. Alla formazione professionale
è affidato il compito di integrare la
preparazione di base e l'inserimento lavorativo
per un'elevazione qualitativa e competitiva
delle professionalità sul mercato del
lavoro.
La
legge 196 del 1997 (Pacchetto Treu), volta a
favorire l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro ha mirato a rilanciare istituti già
sperimentati come l'apprendistato, il contratto
di formazione lavoro, gli stages, attraverso
un potenziamento dei contenuti formativi, la
valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro
per favorire la conoscenza del mondo del lavoro
e facilitare le scelte professionali dei giovani.
In
ultimo si segnala il Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n. 112 per la parte che attribuisce
competenze alle province in virtù del
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59" in particolare dal Capo IV
- art. 140 e seguenti.
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LOMBARDIA
ECCELLENTE
Con
la Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 art.
28 bis, Regione Lombardia ha promosso Lombardia
Eccellente, programma per valorizzare e
sostenere leccellenza in ambito educativo
e formativo.
Il programma prevede lo sviluppo di attività
innovative per la valorizzazione del capitale
umano nelle sue diverse espressioni e potenzialità.
Tali attività possono essere conseguite
anche in raccordo con le realtà produttive,
le autonomie funzionali e le parti sociali. Le
attività, oggetto di progetti di eccellenza,
sono realizzate da soggetti senza scopo di lucro,
individuati sulla base di criteri indicati dalla
legge e iscritti in apposito albo regionale.
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Percorsi
di Alta Formazione: Istituti Tecnici Superiori
Gli
ITS formano Tecnici Superiori, queste nuove
figure professionali sono in possesso di conoscenze,
abilità e competenze, indispensabili
per operare in contesti di lavoro tecnologicamente
avanzati e rispondono alla domanda di specifiche
figure professionali proveniente dal mondo produttivo.
Grazie allofferta ITS i giovani lombardi
possono accedere a una specializzazione tecnica
di alto livello, progettata e realizzata in
collaborazione con imprese, università,
sistema scolastico e formativo.
Il diploma di Tecnico Superiore che si ottiene
ha valore sullintero territorio nazionale.
I percorsi ITS sono organizzati da Fondazioni
composte da Istituzioni scolastiche e formative,
Università, aziende e Enti locali.
Corsi
e Durata
Il percorso che si articola in semestri ha una
durata, di norma, biennale con un numero di
ore formative complessive di 1800/2000, che
possono arrivare a sei semestri n casi particolari
(conseguimento certificazioni, convenzioni con
le Università). È previsto lo
svolgimento obbligatorio di uno stage per almeno
il 30% della durata del monte ore complessivo.
I
formatori
Molti docenti provengono dal mondo del lavoro
e hanno unesperienza importante nel settore
industriale di riferimento per il percorso ITS
scelto.
Chi
può iscriversi
Per accedere devi possedere il diploma di istruzione
secondaria superiore e avere una buona conoscenza
della lingua inglese e dellinformatica.
Certificazione
Alla fine del percorso, il titolo rilasciato
è il diploma di tecnico superiore (V
livello EQF per i percorsi di quattro semestri).
I crediti acquisiti nei percorsi ITS sono riconosciuti
per laccesso alle Professioni di Agrotecnico,
Geometra, Perito agrario e Perito industriale
e per il conseguimento della laurea di 1°
livello.
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Contratto
da apprendista per laurearsi
Accesso
più veloce al mondo del lavoro per i
giovani laureati, promozione del valore educativo
e formativo del lavoro, favorendo il conseguimento
di titoli di studio e attestazioni spendibili
per la ricerca di uno sbocco occupazionale e
riconosciuti dai sistemi universitari. Sono
le premesse che fanno da sfondo all'accordo
per la promozione e diffusione del contratto
di apprendistato per l'Alta Formazione.
Ecco una sintesi dei contenuti dell'intesa.
APPRENDISTATO - L'accordo prevede l'avvio di
un programma sperimentale che, nel triennio
2011-2013, consentirà agli studenti di
conseguire il titolo di laurea o di laurea magistrale
nell'ambito di un contratto di apprendistato.
L'iniziativa ha l'obiettivo di incrementare
il numero di giovani assunti con contratto di
apprendistato (ex art. 5, D.Lgs.167/2011), in
considerazione delle caratteristiche di maggior
stabilità che esso assicura rispetto
ad altre forme contrattuali "deboli"
(collaborazioni e contratti a tempo determinato,
ecc), qualificare la collaborazione fra università
e sistema delle imprese attraverso l'adeguamento
dell'offerta formativa rispetto alle competenze
richieste dal mercato del lavoro, sostenere
le imprese nei programmi di innovazione con
capitale umano qualificato, facilitare l'incontro
fra domanda e offerta di lavoro con i servizi
di placement di ateneo.
A CHI SI RIVOLGE - Gli studenti iscritti alle
università aderenti all'accordo potranno
conseguire il titolo di laurea o di laurea magistrale
in apprendistato, purché: di età
compresa fra i 18 e i 29 anni; siano iscritti
al secondo o al terzo anno di un percorso di
laurea e in possesso di un numero di CFU (Crediti
formativi universitari) compreso tra un valore
minimo e massimo previsto nelle Linee Guida
definite d'intesa tra Regione Lombardia e Università
ed approvate con successivo atto regionale;
siano iscritti al secondo anno di un percorso
di laurea magistrale e in possesso di un numero
di CFU compreso tra un valore minimo e massimo
previsto nelle medesime Linee Guida. Gli studenti
saranno assunti con contratto di apprendistato.
DURATA DEL CONTRATTO - La durata prevista per
il contratto di apprendistato in Alta Formazione
non potrà essere, di norma, superiore
a 36 mesi per il conseguimento del titolo di
Laurea e a 24 mesi per il conseguimento del
titolo di Laurea magistrale. Il contratto di
apprendistato termina in ogni caso a seguito
del conseguimento del titolo di studio universitario
o/e a conclusione del percorso formativo.
LA FORMAZIONE - La formazione dell'apprendista
è legata al titolo di studio da conseguire
attraverso il percorso di apprendistato. Il
percorso formativo viene stabilito dal piano
formativo individuale e contiene: formazione
aziendale, formazione curriculare (docenze frontali,
momenti in fad - formazione a distanza, project
work) e studio individuale, competenze che l'apprendista
deve acquisire attraverso il percorso, indicazione
del tutor formativo e del tutor aziendale, che
devono possedere le adeguate competenze ed esperienze
professionali per poter essere protagonisti
della progettazione del piano formativo e affiancare
nel modo corretto l'apprendista nel suo percorso
formativo in azienda.
CHI FA CHE COSA - Regione Lombardia finanzia
servizi di progettazione formativa/didattica,
formazione specialistica aggiuntiva rispetto
a quella curriculare, per rispondere a esigenze
specifiche dell'impresa presso cui è
assunto l'apprendista, tutoraggio formativo
e aziendale individualizzato, finalizzato al
monitoraggio dell'andamento delle attività
di apprendimento e al raccordo tra competenze
acquisite in ambito universitario e attività
di formazione on the job.
Le Università garantiscono azioni di
informazione, promozione e orientamento al contratto
di apprendistato in Alta Formazione presso studenti
e imprese, progettano percorsi formativi e di
tutoraggio rispondenti alle esigenze delle imprese,
riconoscono in termini di crediti formativi
universitari il valore formativo del lavoro,
valuteranno e attesteranno i crediti formativi
universitari e le competenze acquisiti in ambito
lavorativo, anche nel caso in cui l'apprendista
non completi il percorso o non consegua il titolo
finale. Italia Lavoro S.p.A. fornirà
supporto tecnico a Regione Lombardia e alle
Università aderenti nella realizzazione
del programma sperimentale previsto dall'accordo.
In particolare, nell'ambito del progetto FIXO
Scuola & Università, interverrà
a sostegno economico dei servizi di placement
degli Atenei.
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